Quando si presenta il Modello EAS
Come noto, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli Enti non commerciali devono:
- possedere gli specifici requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
- presentare il Mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 2 settembre 2009, entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Tale obbligo interessa la generalità degli Enti privati non commerciali associativi che si avvalgono delle agevolazioni fiscali.
La comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate, appunto, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione e sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’Amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso stampato, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.
La norma prevede però alcune esclusioni. Tra gli altri, sono dispensati dall’adempimento:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (D.M. 25 maggio 1995);
- le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (Legge 398/1991);
- le Associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
- le Onlus di cui al Decreto Legislativo 460/1997.
La comunicazione periodica in scadenza il 31 marzo
Presentato il “primo” Mod. EAS, al verificarsi di eventi che comportano la variazione di dati precedentemente comunicati, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Non tutte le variazioni sono rilevanti ai fini in esame; in presenza di alcune specifiche fattispecie di seguito evidenziate, infatti, non è necessario inviare il Mod. EAS “aggiornato”.
In particolare, non occorre informare l’Amministrazione Finanziaria delle novità che hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del Modello);
- i messaggi pubblicitari (punto 21 del Modello);
- l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del Modello);
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del Modello);
- l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del Modello);
- l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del Modello);
- il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del Modello).
Inoltre, come precisa la Risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli Uffici Finanziari attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei Modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E/2009, riconosce la possibilità, per alcuni soggetti, di compilare il modello EAS solo in alcune parti (EAS semplificato). In particolare è prevista la compilazione per intero del riquadro relativo ai dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale, mentre solo in parte della seconda sezione; pertanto, è obbligatorio compilare esclusivamente i campi n. 4), 5), 6), 25) e 26). Il modello EAS semplificato è dedicato, pertanto, alle associazioni iscritte in pubblici registri, e in particolare alle associazioni di promozione sociale (APS).
I vantaggi
Il regime di favore a cui si fa riferimento prevede la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi indicati nell’articolo 148 del TUIR e, in materia di IVA, nell’articolo 4 del D.P.R. 633/1972, considerando non commerciale l’attività svolta dall’Ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.
Possono usufruire dell’esenzione i soggetti (di natura privata, con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto” (articolo 73 del TUIR) e che operano, quindi, senza finalità imprenditoriali.
Entrando più nel dettaglio, l’agevolazione è per gli Enti appartenenti alle categorie identificate, nel campo “Tipo ente” di “EAS”, con i seguenti codici:
6. Associazioni culturali (per i circoli CGS non iscritti al RUNTS);
8. Associazioni di promozione sociale (per i circoli CGS iscritti al RUNTS, che hanno quindi la qualifica di APS).
Guida pratica per la trasmissione del modello EAS [sito esterno]: link
L’invio in ritardo - Reperibilità del modello
Il Modello “EAS” è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello EAS”, da utilizzare per la sua trasmissione. Unico canale ammesso per la presentazione è il telematico.
La comunicazione può essere inviata direttamente dall’Associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del Modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di ricezione del Modello EAS.
La presentazione “fuori tempo” del Modello EAS è tra i casi ammessi dall’Istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.l. 16/2012), che rimette in gioco i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali per usufruire di agevolazioni fiscali o regimi di favore, ma che hanno compiuto errori formali o hanno inviato non tempestivamente comunicazioni o attestazioni necessarie al beneficio.
I ritardatari possono rimediare oltre la scadenza e non perdere il regime agevolato, eseguendo o perfezionando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 250,00 euro, tramite il Modello F24 (codice tributo “8114”).
Tale procedimento "di emergenza" è accessibile sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
La documentazione
Riportiamo di seguito un elenco della documentazione che è opportuno verificare per la corretta compilazione del Modello EAS, avvalendosi se necessario del supporto di un consulente esperto (dottore commercialista).
- atto costitutivo e Statuto vigente dell’Associazione (con eventuali estremi di registrazione);
- certificato di attribuzione del codice fiscale dell’Associazione;
- se successivo all’attribuzione del codice fiscale, certificato di attribuzione della partita IVA (nel caso in cui l'Associazione abbia la Partita IVA);
- eventuali certificati relativi a modifiche delle informazioni comunicate all’Agenzia delle Entrate del Codice fiscale e della Partita Iva;
- raccomandate per opzione regime forfettario previsto dalla L. n.398/91 (se ricorre il caso);
- registro previsto dal regime forfettario di cui alla L. n.398/91 (per attività commerciali);
- rendiconto dell’Associazione dal quale emergano la ripartizione delle entrate per tipologia: quote associative, erogazioni liberali e contributi pubblici;
- se presente, delibera del Consiglio direttivo di determinazione delle quote associative;
- importo dettagliato delle entrate dell’Associazione (quote associative, erogazioni liberali, contributi pubblici) laddove tale distinzione non emerga dal rendiconto sociale;
- verbali di approvazione dei rendiconti annuali;
- libro soci aggiornato;
- rendiconto finanziario per (eventuali) attività di raccolta fondi;
- verbale di nomina del Consiglio Direttivo in carica o documento riepilogativo del Consiglio Direttivo in carica completo di dati anagrafici e codice fiscale di ogni membro;
- documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- natura delle eventuali somme corrisposte ai componenti del Consiglio Direttivo (rimborsi spese, compensi, indennità, ecc.);
- atti di proprietà, contratti di locazione o di comodato gratuito relativo ad immobili utilizzati dall’Associazione corredata da certificati o estremi di registrazione di tali atti;
- ultima Dichiarazione Unico ENC presentata dall’Associazione (se ricorre il caso);
- ultima dichiarazione IRAP presentata dall’Associazione (se ricorre il caso);
- ultima dichiarazione dei Sostituti d’imposta (Modello 770 Semplificato) (se ricorre il caso);
- documentazione relativa all’eventuale riconoscimento della personalità giuridica (se ricorre il caso);
- documentazione relativa all'affiliazione annuale all'Associazione nazionale CGS;
- documentazione relativa all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.