Bilanci e modello EAS: adempimenti da ricordare

Il decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020, in conformità con quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 13), individua quattro modelli di documenti di bilancio per tutti gli enti del terzo settore (quindi anche le APS come i circoli locali e i coordinamenti territoriali CGS). Per tutti gli Enti che hanno entrate annuali di importo inferiore a 220.000 euro, è possibile redigere il rendiconto per cassa. Il richiamato decreto ministeriale ha inoltre previsto che i modelli da esso disposti si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 18 aprile 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello stesso decreto): ciò significa che anche le associazioni CGS devono adottare i nuovi modelli di bilancio proprio a partire dal bilancio di esercizio 2021 (che saranno chiamati ad approvare nel 2022, nei termini statutari previsti). Si invitano tutte le associazioni affiliate ad esaminare per tempo la documentazione e a predisporre il proprio bilancio in tempo utile per l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. Per le situazioni più complesse, ad esempio per le associazioni che svolgono attività commerciale, occupano lavoratori dipendenti o a contratto, è sempre consigliabile rivolgersi ad un consulente fiscale.

Ad ogni buon fine, si ricordano anche gli adempimenti necessari relativi alla presentazione del modello EAS all’Agenzia delle Entrate:

1) le associazioni di nuova costituzione devono provvedere entro 60 giorni dalla data di costituzione;

2) le associazioni che hanno variato il proprio statuto (ad esempio per adeguamento al Codice del terzo settore) devono provvedere entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Pertanto, i Circoli e i Coordinamenti territoriali che hanno effettuato l’adeguamento dello Statuto nel corso dell’anno 2021, devono provvedere alla trasmissione del modello EAS all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2022.

Le associazioni “ritardatarie”, cioè quelle di nuova costituzione che non hanno provveduto entro i 60 giorni o le associazioni che hanno variato lo Statuto negli anni precedenti al 2021, possono procedere a regolarizzare la propria posizione, inviando il modello EAS e pagando la sanzione di euro 250,00.

Le associazioni che non rientrano nei casi precedenti e quelle che hanno già provveduto nei termini, non devono effettuare altri adempimenti. Ricordiamo che non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli Uffici Finanziari attraverso le comunicazioni di variazione dei dati anagrafici associati al codice fiscale e/o alla partita IVA.

Nella sezione gestione associazioni del nostro sito è disponibile una raccolta di documenti utili e materiale informativo.

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